195 7.2D – RACCOGLITORI DI SPIGHE

Dopo la mietitura del grano, era “uso antico della Città e del contado” che i poveri e i nullatenenti raccogliessero le spighe rimaste nei campi. Per quanto la consuetudine   fosse antica, essa trovava una continua   opposizione da parte dei padroni   dei campi e di quanti li avevano in affitto. I Governatori allora per garantire   questa misera possibilità ai più poveri, ogni anno    ritornavano sull’argomento   ordinando “tanto alli padroni delli campi, quanto alli cottomatarij de grani in tutta questa nostra giurisditione non ardischino   in modo   alcuno impedire alli Poveri il raccogliere le spiche de grani, nelli campi, purché non faccino danno alli Padroni de grani”. [37] Cfr. Editto del Governatore Mons. Francesco Boncompagni del 16 giugno 1684, in A. Nocchi, R. Ceccarelli, op. cit., p. 26 In un bando   del Governatore mons.   Giacomo   Fantucci del 18 giugno 1672, si garantiva la accolta delle spighe ai poveri “purché raccoglino dietro le loro opere [braccianti assoldati giorno per giorno dai loro padroni] e famiglie”. Non avranno   raccolto molto, comunque    l’autorità assicurava quel poco, almeno   a parole e anche per iscritto, forse senza tanta convinzione considerata la scarsa entità delle pene per quanti avessero   impedito questa raccolta, “scudi 1 per ciascheduno” e le   generiche “altre pene a nostro arbitrio”. [38] Ivi, p. 27.  

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