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103 5.3. LO STATUTO

Monte Roberto, al pari degli altri castelli del contado, non ebbe mai uno statuto oroprio: le procedure per la pubblica amministrazione, diritti e doveri dei cittadini, sanzioni, leggi e norme giuridiche erano contenuti negli Statuti della Città di Jesi.
A Jesi già nel 1248 era stata riconosciuta la capacità di emanare norme specifiche e particolari (“statuta”) nel contesto della legislazione dello Stato della Chiesa, valevoli per la città e per i castelli ad essa soggetti impedendo inoltre a questi ultimi di prendere analoga iniziativa.15Urieli Jesi e il suo Contado, vol. II, pp. 2707271.
Notizie su un ipotetico Statuto di Monte Roberto, senza alcun fondamento, sono state più volte pubblicate, come ad esempio in Atlante Marchigiano, a cura di Mauro Tedeschini, Ed. Il Resto del Carlino, Bologna 1992, p. 98.

Non conosciamo il testo dei primi statuti jesini del Duecento, né quello delle successive revisioni operate nel Trecento per renderli conformi alle riforme legislative fatte dal card. Albornoz; il testo a noi giunto è quello messo a punto, tra il 1449 e il 1450, su delibera del Consiglio Generale della Città e Contado del 26 febbraio 1448, da Ser Angelo Colocci e Antonio di Angelo di Jesi, da Stefanodi Onofrio di Massaccio e da Ser Domenico di Bartolo di Castel del Piano.
Per la prima volta gli statuti vennero dati alle stampe nel 1516 ad opera di Girolamo Soncini tipografo di Fano. Una seconda edizione uscì nel gennaio 1561 dalla tipografia di Luca Bini di Macerata: la Comunità di Monte Roberto ne prenota una copia già nel mese di maggio-giugno 1560: “Havemo speso per lo statuto f[iorini]”, la cifra non è specificata, evidentemente non se ne conosceva ancora l’esatto importo.16ASCMR, Entrate e Uscite (1558-1586), c. 29v.
Alle norme contenute negli statuti che regolamentavano dettagliatamente la vita amministrativa della comunità e quella dei cittadini, si debbono aggiungere gli editti e i bandi che emanavano per tutto lo Stato della Chiesa i Pontefici o i responsabili delle vare congregazioni romane, i Governatori di Jesi per la città e contado o per i singoli castelli, o i Priori oil Gonfaloniere per la singola comunità.
Gli editti e i bandi del Governatore o del Gonfaloniere calavano in concreto le norme più generali, ricordavano quelle degli statuti o rispondevano a problemi contingenti e specifici: nonostante le pene o le ammende previste, la riproposizione periodica degli stessi editti e bandi fa intravvedere una loro osservanza quanto meno poco puntuale e generalizzata.