297 AD.7 PATTO DI COLONIA A.D. 1816

PATTO DI COLONÌA (24 AGOSTO 1816)

Al nome di Dio. Amen
GOVERNO PONTIFICIO

Con la presente privata scrittura, che in doppio originale viene dalle Parti firmata, ed a ciscuna di esse rilasciata, e la quale vogliono che abbia forza di autentico documento, si dichiara come il Sig. Emidio Salvati di questo luogo Figlio del Sig.r Serafino presente, ed acconsensiente, da e concede per titolo di Colonia parziaria a Giambattista Uncini di Massaccio e sua Famiglia il Predio ora ritenuto a colonia dalli Fratelli Domenico, e Settimio Gaucci posto nel territorio di Massaccio in contrada la Pieve con li seguenti patti, Capitoli e condizioni, cioè
1°. La Colonia s’intende stabilita per un anno da aver principio nel giorno di S. Lorenzo del futuro anno 1817, secondo l’uso del Massaccio e così da continuare di anno in anno, quante volte non segua a distanza delle parte la preventiva disdetta, che le parti stesse per oggetti di loro reciproco interesse intendono, e vogliono debba intimarsi, ed eseguirsi non più tardi del giorno 10 del Mese di Agosto di ogni rispettivo anno, ossia nel giorno di S. Lorenzo, e così rende libero il Predio nel successivo anno, il tutto secondo l’uso e consuetudine del Massaccio, a cui su questo oggetto ambe le parti suddette intendono di riportarsi; e questa convenzione si vuole dalle parti ferma valida nonostante qualunque Legge, e consuetudine tanto generale, che particolare emana in proposito; perché così per patto espresso, e non altrimenti ecc.

L’albero degli zoccoli 1978 : Ermano Olmi.


2°. Si conviene parimenti, che il seme del Frumento debba mettersi a metà, e che tutti i prodotti, nessuno eccettuato debbono dividersi parimenti a metà, ed in quella forma che più piacerà al Padrone; e perciò anche il seme del Lino, e Canapa, così la Veccia, il moco [Pianta erbacea della famiglia Leguminose, che è usata da seme e da foraggio], e l’orzo, che sogliano ordinariamente trascurarsi, o per incuria de’ Padroni, o per abuso de’ Coloni, dovranno egualmente essere ripartiti nella loro totalità escluso soltanto il seme da erogarsi per la riproduzione; e che tutti li prodotti debbano dal colono trasportarsi in Monteroberto a proprie spese.
3°. Il frutto de’ Mori gelsi resta dichiarato di piena ed assoluta proprietà del Padrone, senza qualunque partecipazione del Colono a meno, che non si convenga in ciascun anno, che il colono debba occuparsi dei Bachi o vermi da seta; nel qualcaso saranno a carico del colono istesso tutte le fatiche, che il Padrone non sarà tenuto ad altro senonché alla somministrazione delle foglie e della metà del seme.
4°. Sarà obbligo del colono di presentare annualmente l’opera delle sue braccia per il numero di giorni cinque nei casi di piantagioni, e bonificazioni che potessero eseguirsi nel Predio, e ciò senza pagamento di sorte alcuna; quando poi nel giro dell’anno non occorresse prestazione di opera nel fondo colonico, potrà il Padrone in tal caso farle eseguire per le bonificazioni degli anni successivi. 5°In ciascuna settimana, e nel giorno che gli verrà prefisso il colono dovrà portare al Padrone in Monteroberto gli erbaggi, e mancando dovrà pagare bai. [occhi] 10 per volta.
6°. Parimenti dovrà consegnare annualmente al Padrone al Massaccio la competente parte de’ Pali, e canne che si svelleranno dalle viti nella loro rificcatura, come ancora la metà de’ braccioli degli oppj e la metà delle fascine di qualunque specie, comprese particolarmente quelle dette delle pecore.
7°. Si conviene che il Colono debba corrispondere annualmente i sottodescritti capi cioè: in Natale Capponi paia numero tre; in carnevale Calline (sic!) paja numero tre; in Agosto Pollastri paia numero tre; ovi in tutto numero centosettanta, e così mensilmente numero quindici, dichiarandosi, che i Capponi non dovranno essere inferiori al peso di libre nove e le Calline di libre sette e mezza per ogni paio; e ponendosi i Callinacci, oche, anitre dovranno pure essere divise a metà.
8°. Il trasporto delle uve dovrà farsi intieramente a carico del Colono a quelle canali, che gli verranno assegnate nel Massaccio; sarà solamente permesso di prevalersi del bestiame del Predio per detti trasporti. Inoltre dovrà presentarsi alla vendemmia, ed al servizio della canale e Cantina sino alla totale imbottatura del mosto, ricevendo però le cibarie dal Padrone secondo il costume.
9°. Il Padrone al tempo dell’ingrassatura de’ majali somministrerà al Colono coppe numero una sembola per ciascun majale.
10°. Si conviene inoltre per patto espresso, che il detto Giambattista Uncini e di lui Famiglia debbano interamente coltivare il predio soddetto con vanghe, e non gli sia permesso di lavorarlo con l’aratro per qualunque siasi titolo, ed in verun tempo dell’anno, e neppur per seminare, giacché anche la seminazione del grano dovrà farsi colle zappe.
11°. Si conviene inoltre, che il colono debba ritenere nel Predio quella specie, e quantità di bestiame che parrà al Padrone e morendo qualche bestia debba portare la pelle allo stesso Padrone.
12°. Resta parimenti convenuto, che né il detto Giombattista Uncini né alcuno della sua famiglia cioè Domenico di lui Fratello, e Sebastiano, e Domenico suoi figli non possano né debbano coltivare veron altro Predio o terreno oltre a quello assegnatogli, datogli come sopra dal detto Sigr. Emidio, altrimenti sia in sua facoltà di non farlo entrare nella stessa Colonia, ed entrato espellerlo ancora fuori di tempo, ed ugualmente non sia permesso al detto Giambattista di andare ad esercitare l’arte di Fornacciaro, e cuocere le fornaci de’ mattoni senza l’espressa licenza de’ Padrone e sotto la pena soprindicata.
13°. Si conviene infine che in caso d’inosservanza dei presenti capitoli, e degli obblighi come sopra infissi ed accennati sia in piena libertà del Padrone di rescindere la Colonia in qualche tempo dell’anno, non ostante qualunque legge o consuetudine in contrario così per patto ecc. Dichiarandosi che senza questa disposizione non si sarebbe proceduto alla presente stipulazione, bene inteso però, che avvendo il caso dell’espulsione fuori di tempo, come sopra contemplata non debba il colono essere pregiudicato nei diritti che a norma del jus-comune potrebbero appartenergli in contemplazione delle fatiche fatte, le quali saranno valutate a giudizio de’ periti e non altrimenti ecc.
In fede. Monteroberto questo dì. 24 agosto 1816
Emidio Salvati m[an] o p [r] o [pri] a
Gio. Battista Uncini m[an]o pr[opri]a
Domenico Bucci Test[imoni]o m[an]o pr[opri]a
Vincenzo Gherardi test[imoni]o e scrissi la presente di commissione m[an]o
pro [pri] a.
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